PETIZIONE " NON CANCELLATE LE NORME PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO".
Da quanto dice il Ministro della Funzione Pubblica Patroni Griffi, abbiamo appreso che al massimo entro il prossimo Consiglio Dei Ministri sarà approvato il decreto semplificazioni bis, che contiene molte modifiche peggiorative alla salute e sicurezza sul lavoro: altro che semplificazioni burocratiche per le aziende, qui si tratta di vere e proprie cancellazioni di norme per la salute e sicurezza sul lavoro!!!
In un paese normale ci sarebbero state critiche a non finire, invece a parte le forti critiche dei sindacati ed un comunicato congiunto di Boccuzzi e Damiano del PD, non mi risulta che ci siano stati altri interventi critici a questa bozza di decreto.
Chissà, forse perchè si aspetta che il decreto sia approvato dal Consiglio dei Ministri e firmato dal Presidente della Repubblica Napolitano per criticarlo.
Peccato però, che dopo sarà troppo tardi, perchè a quel punto, sarà molto difficile, se non impossibile, fare tornare il Governo Monti sui propri passi: l'abbiamo visto a Marzo 2012, con il decreto semplificazioni, con l'articolo 14 che cancellava i controlli per la salute e sicurezza sul lavoro, quanto è stata dura farli tornare sui propri passi: solo grazie ad una mobilitazione popolare che questo è stato possibile, ma questa volta sarà molto più dura!
Vi allego anche la relazione tecnica dell'Ing Marco Spezia su questo decreto.
Spero che almeno un blog, un mezzo d'informazione, pubblichi questa petizione.
Se lo ritenete opportuno, perdete qualche minuto del vostro tempo per leggerVi sia questa petizione, che la relazione dell'Ing Marco Spezia e perchè no, aderire ad una petizione che secondo me è sacrosanta!
L'ex Ministro Giulio Tremonti, proprio 2 anni fa esordì così: "Robe come la 626 sono un lusso che non possiamo permetterci".
E anche il Governo Monti è sulla stessa sintonia e l'abbiamo visto con i continui attacchi alla salute e sicurezza sul lavoro.
Marco Bazzoni-Operaio metalmeccanico e
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza-Firenze
PETIZIONE " NON CANCELLATE LE NORME PER
LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO"
Mentre il Governo Monti si appresta a
varare il decreto semplificazioni bis, a parte le forti prese di posizione dei
sindacati confederali alle modifiche alla salute e sicurezza sul lavoro, a
livello politico vige il silenzio più assoluto: nessuno di loro ha finora
espresso, non dico critiche, ma nemmeno opinioni sul testo provvisorio del
Decreto.
Questo bozza del decreto semplificazioni bis, contiene, una riduzione della formazione e della sorveglianza sanitaria per i lavori "brevi" (meno di 50 giorni) , l'eliminazione dell'obbligo di elaborare i dati aggregati sanitari di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, l'eliminazione del DUVRI e del coordinamento per lavori brevi, l'eliminazione del Documento di Valutazione dei rischi (DVR) per le piccole aziende (fino a 50 addetti) e per quelle a basso rischio, lo snaturamento del piano operativo di sicurezza e coordinamento per cantieri, l'eliminazione degli obblighi relativi ai cantieri per "piccoli" scavi, l'eliminazione dell'obbligo di comunicazione degli infortuni alle autorità di pubblica sicurezza, l'eliminazione delle competenze delle autorità di pubblica sicurezza e della Procura della Repubblica in caso di infortuni, l'eliminazione da parte dell'Organo di Vigilanza di richiedere prescrizioni per nuovi luoghi di lavoro o di ristrutturazione di quelli esistenti, la deresponsabilizzazione dell'obbligo di notifica.
Con lo slogan del Governo di meno burocrazia per le aziende, si cancellano importanti norme per la salute e sicurezza sul lavoro, e tutto ciò è inaccettabile!
Per bloccare questo ennesimo e vergognoso attacca al TU Sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/08), c'è bisogno dell'impegno di tutti, ecco perchè oltre a sindacati (che ringrazio per il loro intervento), ai partiti politici (che per ora tacciono), tutti sono chiamati a dire la loro su questo decreto semplificazioni bis, a cominciare dalle Regioni, alle Asl, ai medici competenti, ai tecnici della prevenzione, alle associazioni, al mondo dell'informazione, ecc.
Inoltre, chiedo a tutti, di fare sentire la propria voce, aderendo ad una petizione sacrosanta, inviando il proprio nominativo, azienda, qualifica e città a: bazzoni_m@tin.it
Marco Bazzoni-Operaio
metalmeccanico e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza-Firenze
Adesioni:
1) Marco Spezia - ingegnere e tecnico della
sicurezza - Sarzana (SP)
2) Gino Carpentiero, ASL 10 e sezione Pietro
Mirabelli di Medicina Democratica Firenze
3) Marco Bentivogli, Segretario Nazionale Fim
Cisl
4) Andrea Spisni, Coordinatore S.I.R.S. Servizio
Informativo Rappresentanti Sicurezza Regione Emilia Romagna e del SIRS di
Bologna
5) Samanta Di Persio, scrittrice, autrice del
libro "Morti Bianche", L'Aquila.
6) Valeria Parrini Toffolutti giornalista
7) RobertoToffolutti Pensionato
8) Antonella Federzoni mamma di Alessio, vittima di un incidente sul lavoro,
fortunatamente vivo, civitavecchia
9) Leo Morisi, Castelfranco Emilia (MO)
10) Mauro Marchi ex rsu - rls in mobilità
barberino di mugello
11) Pileggi Leopoldo rls Correggio e referente
Emilia Romagna Associazione Nazionale Ruggero Toffolutti Piombino
12) Luigi Ciulli, Ingegnere, Camera dei deputati
13) Francesco Giura, studente, Borgo San lorenzo
(Fi)
14) Vaccarelli Ivo, Rls, macchinista Trenitalia
15) Moreno Anghileri, Husqvarna SPA, valmadrera
lc
16) Lucia Taddei, sono iscritta ai Cobas Empoli
Valdelsa e lavoro come assistente di biblioteca nel Comune di Castelfiorentino
17) Dr. Claudio Bertuccelli - Intesa-Sanpaolo,
104 Potter Pond02421 Lexington, MA - Stati Uniti
18) Marco Londero, ex operaio metalmeccanico ora disoccupato,"sbarco il
lunario" con i servizi web.
19) Marco Lisi, operaio metalmeccanico presso la
ditta Krona Koblenz Spa di coriano Rimini
20) Federico Giusti, rls cobas, comune di pisa
21) Tiziana Pistol, Torino, psicologa
psicoterapeuta ASLTO1
22) Tierno Hector, pensionato, Bagno a Ripoli
(FI)
23) Fulvio Aurora, AIEA, Milano ,Medicina
Democratica, Milano
24) Franco Cilenti, asl TO2, impiegato, già RLS
Torino
PRIMO ESAME CRITICO DELLA BOZZA DI DECRETO SULLA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DI TUTELA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
RIDUZIONE DELLA FORMAZIONE E DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA PER LAVORO “BREVI”
All’articolo 3 del Decreto viene aggiunto il comma 13 bis:
“Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implichino una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento”.
In attesa di capire cosa voglia dire “semplificazione degli adempimenti” appare inaccettabile qualunque semplificazione su formazione e sorveglianza sanitaria.
Indipendentemente dalla durata del lavoro la formazione è fondamentale per permettere al lavoratore di conoscere i rischi a cui va incontro e come affrontarli.
Anzi è proprio nei lavori di breve durata, in cui viene a mancare l’esperienza e la conoscenza dell’azienda e dei suoi rischi che la formazione è importantissima.
Nello stesso modo, ridurre (semplificare) la sorveglianza sanitaria, può comportare la mancata consapevolezza del medico competente che il lavoratore venga destinato a una lavorazione pur non essendo idoneo a svolgerla. Non a caso, infatti il primo passo della sorveglianza sanitaria è la visita preventiva di idoneità alla mansione.
ELIMINAZIONE DELL’OBBLIGO DI ELABORARE I DATI AGGREGATI SANITARI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI SOTTOPOSTI SORVEGLIANZA SANITARIA
Abrogando i commi 1 e 2 dell’ articolo 40 e l’Allegato IIIB e modificando il comma 2bis dell’articolo 40, viene eliminato del tutto l’ obbligo per il medico competente di qualunque azienda di elaborare e trasmette all’autorità competente le informazioni relative ai dati relativi ai rischi cui sono esposti i lavoratori, gli infortuni denunciati, le malattie professionali segnalate, la tipologia dei giudizi di idoneità.
Viene quindi a mancare così del tutto sia un controllo sui fenomeni infortunistici e da malattie professionali delle aziende, sia la possibilità di elaborare statistiche nazionali sulla correlazione tra rischio aziendali e infortuni / malattie.
ELIMINAZIONE DEL DUVRI
Il comma 3 dell’articolo 26 del Decreto viene stravolto e diventa:
“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze o individuando un proprio incaricato, in possesso di adeguata formazione, esperienza e competenza, per sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento”
Questo comporta di fatto l’eliminazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione del Rischi di Interferenze) per i lavori in appalto, consentendo al datore di lavoro, in alternativa alla compilazione del documento, la nomina di un incaricato.
Viene quindi cancellato il documento che dovrebbe consentire di analizzare i rischi di interferenze tra diverse ditte e definire in concreto le misure di prevenzione e protezione da adottare, sostituendolo con una figure di un coordinatore a cui addossare ogni responsabilità in caso di incidenti.
Non solo, viene modificato anche il comma 3bis dell’articolo 26 che permette di non elaborare il DUVRI e nemmeno di nominare il coordinatore, “nei casi in cui i documenti di valutazione dei rischi del datore di lavoro committente e dell’impresa appaltatrice considerano tutti i rischi dovuti a eventuali interferenze”. Quindi per i datori di lavoro committente e appaltatore basterà scrivere sul proprio documento (grazie anche alla semplificazione di quest’ultimo, si veda dopo) di avere valutato tutti i rischi da interferenze (cosa impossibile visto l’enorme variabilità dei possibili lavori appaltabili) per eliminare del tutto ogni controllo (tramite DUVRI o tramite coordinatore) dei rischi di interferenze.
La conseguenza di queste modifiche è particolarmente grave in una realtà lavorativa come quella italiana in cui praticamente tutte le attività lavorative prevedono miriadi di appalti e subappaltai con la presenza contemporanea di decine di ditte nei medesimi luoghi di lavoro. L’eliminazione del DUVRI cancellerà ogni possibilità di controllo sulle interferenze pericolose e quindi non potrà che aumentare il numero di infortuni.
ELIMINAZIONE DEL DUVRI E DEL COORDINAMENTO PER “LAVORI BREVI”
Con ulteriore modifica del comma 3-bis dell’articolo 40 del Decreto, Il limite temporale per il quale decade l’obbligo di compilazione del DUVRI (o grazie alle modifiche sopra richiamate, della nomina del coordinatore) , viene innalzato a dieci uomini-giorno, eliminando così per una enorme mole di attività in appalto ogni controllo sul coordinamento tra le ditte.
ELIMINAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER PICCOLE AZIENDE O
PER AZIENEDE A BASSO RISCHIO
Vengono aggiunti 4 commi all’articolo 29 del Decreto, che consentiranno di autocertificare (cioè di fatto di non eseguire) la valutazione del rischio ad aziende a “basso rischio” (non ancora definite) , alle aziende sotto i 10 lavoratori, ma anche a quelle sotto i 50 lavoratori che nei due anni precedenti non abbiano avuto infortuni o malattie professionali.
Giova ricordare che il documento di valutazione del rischio, non è una semplice elencazione del tipo e del livello dei rischi presenti, ma è soprattutto il documento in cui si definiscono le misure tecniche e organizzative di prevenzione e protezione e le figure aziendali che ne sono responsabili.
In attesa di capire cosa si intenderà per aziende a “basso rischio”, va osservato che qualunque azienda comporta dei rischi. Anche il semplice lavoro d’ufficio può comportare rischi per la salute (stress, fattori posturali, ecc.) e per la sicurezza (rischi da impianti elettrici, rischi in caso di emergenza tipo terremoto) .
Inoltre permettere alle aziende di non elaborare il documento di valutazione dei rischi solo in base al numero di dipendenti è assurdo, in quanto la valutazione è tanto più necessaria non in funzione del numero di lavoratori, ma in funzione del livello e del tipo di rischio.
Inoltre permettere lo sconto di non redigere il documento per aziende che non hanno avuto infortuni o malattie professionali è contrario a ogni principio di prevenzione. Valutare i rischi e definire le misure di prevenzione e protezione serve a ridurre in origine la probabilità di infortunio. Non è possibile aspettare il morto per imporre al datore di lavoro la valutazione del rischio!
Queste modifiche sono ancora più gravi tenendo conto della struttura produttiva italiana che è basata, nella stragrande maggioranza dei casi da piccole imprese, sotto i 10 dipendenti. Quelle poi sotto i 50 sono un numero ancora più elevato.
SNATURAMENTO DEL PIANI OPERATIVO DI SICUREZZA E DEI PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO PER I CANTIERI
Viene aggiunto un articolo 104-bis, relativo alla gestione del cantieri temporanei e mobili, permettendo anche in questo caso la semplificazione (cioè lo snaturamento) dei due documenti cardine per la gestione della sicurezza nei cantieri edili: il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS) .
Il PSC è il documento redatto dal committente che deve specificare in maniera dettagliata i rischi esistenti nei cantieri derivanti da interferenze tra le ditte presenti e definire le misure tecniche e organizzative per eliminare o ridurre i rischi derivanti da tali interferenze.
Il POS è invece il documento che tutte le ditte appaltate e subappaltate devono redigere per ogni cantiere, recependo i contenuti del PSC, per definire le misure di prevenzione e protezione delle singole ditte.
Semplificare tali documenti significa aumentare la superficialità della loro redazione, rendendoli di fatto solo documenti formali e non sostanziali, e aumentando così il rischio di infortuni in un settore, quello delle costruzioni, che conta oggi la maggioranza degli infortuni mortali o invalidanti.
ELIMINAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI CANTIERI PER I “PICCOLI” SCAVI
Tra le attività per le quali l’attuale articolo 88 del decreto permette di non applicare le modalità di gestione dei cantieri temporanei e mobili definiti dal Titolo IV del Decreto, viene aggiunta anche quella di “piccoli scavi senza costruzione, finalizzati alla creazione delle infrastrutture per servizi”.
A parte sapere cosa si intende per “piccoli” permettere di non adottare le misure di tutela dei cantieri per i piccoli scavi, comporterà l’aumento del rischio per un’attività (quella di scavo) che già oggi comporta un elevato numero di incidenti.
ELIMINAZIONE DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEGLI INFORTUNI ALLE AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA
Viene abrogato l’articolo 54 del D.P.R.1124/65 che stabiliva che:
”Il datore di lavoro [...] deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni”.
Praticamente gli infortuni potranno essere comunicati solo all’INAIL. In tal modo le autorità di pubblica sicurezza rimarranno all’oscuro del fenomeno infortunistico, cioè di un avvenuto reato di lesioni od omicidio colposi.
ELIMINAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA E DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA IN CASO DI INFORTUNI
Viene abrogato il primo comma dell’articolo 56 del D.P.R.1124/65 che stabiliva che:
“L'autorità di pubblica sicurezza appena ricevuta la denuncia di cui all'articolo 54, deve rimettere, per ogni caso denunciato di infortunio, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte od un'inabilità superiore ai trenta giorni e si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia al Pretore nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio”.
Vengono inoltre modificati i comma successivi del medesimo articolo togliendo alla Procura della Repubblica l’obbligo di avviare un’indagine sulle cause dell’infortunio, demandando l’obbligo alla Direzione del Lavoro.
Vengono così cancellate del tutto le competenze delle autorità di pubblica sicurezza e della Procura riducendo in maniera inaccettabile le garanzie di procedimenti penali e civili a carico dei responsabili dell’infortunio.
ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITA’ DA PARTE DELL’ORGANO DI VIGILANZA DI RICHIEDERE PRESCRIZIONI PER NUOVI LUOGHI DI LAVORO O DI RISTRUTTURAZIONE DI QUELLI ESISTENTI
L’articolo 67 del Decreto relativo all’obbligo di notifica all’organo di vigilanza della costruzione di nuovi edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, oppure degli ampliamenti e delle ristrutturazioni di quelli esistenti viene completamente modificato nell’aspetto procedurale.
Nel nuovo testo viene abrogato il seguente periodo:
“Entro trenta giorni dalla data di notifica, l'organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati”.
Quindi la comunicazione non serve praticamente più a niente, non avendo più l’organo di vigilanza la competenza di richiedere modifiche in caso di non ottemperanza delle norme relative alla caratteristiche dei luoghi di lavoro.
DERESPONSABILIZZAZIONE DELL’OBBLIGO DI NOTIFICA
Tutte le seguenti notifiche all’organo di vigilanza attualmente a totale carico del committente dei lavori o del datore di lavoro e il cui mancato adempimento costituisce reato penale:
notifica preliminare prima dell’inizio dei lavori nei cantieri edili (articolo 99 comma del decreto)
superamento dei limiti di esposizione per gli agenti chimici pericolosi (articolo 225, comma 8
del Decreto) ;
- eventi imprevedibili di esposizione ad agenti cancerogeni e misure adottate per ridurre le conseguenze (articolo 240, comma 3 del Decreto) ;
- notifica preliminare prima dell’inizio dei lavori di rimozione o demolizione di materiali contenente amianto (articolo 250, comma 1 del Decreto) ;
- dispersione nell’ambiente di agenti biologici pericolosi e misure adottate per ridurre le conseguenze (articolo 277, comma 2 del Decreto)
- potranno anziché dal datore di lavoro essere effettuate “in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro”.
Non è chiaro cosa succederà in caso di omessa notifica, la cui responsabilità dovrebbe rimanere a carico del datore di lavoro.
Sicuramente questa modifica permetterà uno “scaricabarile” di responsabilità con il conseguente allungamento dei procedimenti penali, fino alla prescrizione del reato stesso.
Marco Spezia
ingegnere e tecnico della sicurezza
SICUREZZA SUL LAVORO – KNOW YOUR RIGHTS!